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LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL DS

 

RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO AI SENSI DELL’ART. 417 BIS C.P.C.

 

 

 

di MATTEO SCARLATO

 

 

 

 

La Rappresentanza in giudizio del DS è sempre più frequente, a causa di varie casistiche di ricorsi di massa del personale docente nei confronti del MIUR.

 

Nel presente contributo riporto la mia esperienza relativa ad un ricorso da parte di un docente finalizzato al riconoscimento per intero di tutti i servizi svolti in rapporto di lavoro a tempo determinato (servizi pre-ruolo di norma riconosciuti per intero per i primi quattro anni  e per i 2/3 per la parte eccedente)

 

La mia esperienza è emblematica della confusione che, a mio parere, ancora regna relativamente all’assetto giuridico del sistema scolastico determinato con l’introduzione dell’Autonomia Scolastica introdotta con l'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997; confusione che si riscontra proprio tra gli “addetti ai lavori”.

 

Ecco cosa è accaduto.

 

Ho ricevuto dal Dirigente dell’Ufficio di Ambito Territoriale provinciale dell’USR di competenza una nota di invito alla rappresentanza in giudizio, ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c., in cui mi si rammentava “l’obbligatorietà della rappresentanza e difesa in giudizio dell’Istituzione scolastica autonoma in capo al Dirigente Scolastico, posta la sua esclusiva conoscenza e competenza della questione che forma oggetto del ricorso”.

 

Venivo a conoscenza, dalla lettura degli allegati alla nota succitata, che un docente della scuola da me diretta aveva sottoposto, al Tribunale Civile– Sezione Lavoro, ricorso ex art. 414 c.p.c. contro il MIUR, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, per il riconoscimento per intero del servizio pre-ruolo (svolto, tra l’altro, in altre Istituzioni scolastiche).

 

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato invitava, ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c., l’Ufficio di Ambito territoriale a curare, a mezzo dei propri dipendenti, la costituzione e la difesa nel giudizio di cui sopra.

 

Per senso di responsabilità e stante la ristrettezza dei tempi ho deciso di farmi carico della rappresentanza ed ho redatto e depositato in Cancelleria del Tribunale la memoria difensiva relativa al ricorso. Nel momento in cui scrivo sono in attesa di comparire davanti al Giudice all’udienza fissata per il caso,

 

Ritengo, tuttavia, che la mia rappresentanza in giudizio sia sbagliata nel merito e soprattutto nella forma e potrebbe, per quest’ultimo motivo, a parere dello scrivente, essere anche contestata dal Giudice.

 

Nel merito, è da osservare che la problematica attiene a questioni normative generali per le quali il Dirigente Scolastico non ha specifica ed esclusiva conoscenza e competenza della questione che forma oggetto del ricorso, come sopra riportato.

 

Nella forma, si fa invece osservare che:

·         l’Istituzione Scolastica, persona giuridica di cui il DS è rappresentante legale, non è oggetto del ricorso;

·         lo status giuridico di un Dirigente Scolastico, nel regime giuridico dell’Autonomia scolastica, non è quello di "dipendente" di un Ufficio di Ambito territoriale;

·         l’invito a rappresentare in giudizio il MIUR non può passare dal livello di Uffici centrali a quello delle autonomie scolastiche, passaggio tra l’altro non deciso dall’Avvocatura dello Stato. Paradossalmente un Dirigente Scolastico potrebbe ritenere, allora, a maggior ragione, di “passare” la rappresentanza ad un Dirigente di una istituzione scolastica maggiormente coinvolta per i motivi del ricorso (ad esempio quello dell’Istituzione scolastica dove è stato svolto la maggior parte del servizio pre-ruolo).

 

 

Alla luce delle considerazioni esposte, sarebbe opportuno che le OO.SS. e le Associazioni di categoria operassero le opportune pressioni sul MIUR e sull’Avvocatura dello Stato affinchè vi sia un approfondito chiarimento della problematica della Rappresentanza in giudizio ai sensi dell’art. 417 bis del c.p.c.